Sviluppo rurale: intesa, ma con modifiche, al decreto sulla condizionalità

Agricoltura
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La Conferenza delle Regioni ha espresso l'intesa sul decreto relativo al regime di codizionalità, riduzioni, esclusioni ed inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, dando il via libera al  testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 19 dicembre 2017. L'intesa è stata però condizionata all’accoglimento di ulteriori proposte di modifica contenute in un documento che è stato consegnato al Governo nella Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre che si riporta di seguito integralmente (il testo è stato già pubblicato sul portale www.regioni.it, sezione "Conferenze").

 

Posizione sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 12) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'intesa sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 19 dicembre 2017 all’accoglimento delle seguenti ulteriori proposte di modifica:

- all’articolo 21, comma 1, dopo la parola “Mipaaf” aggiungere le parole “, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,”;

- all’articolo 21, aggiungere un comma 2 del seguente tenore “Fino all’emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 21 del DM 29 marzo 2017.”.

In allegato, si riportano le raccomandazioni della Regione Valle d’Aosta.

Roma, 21 dicembre 2017

 

 

Allegato

Raccomandazioni della regione Valle d’Aosta sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (Ue) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) Articoli 3,4 e 5

La Regione Autonoma Valle d’Aosta dispone di propria normativa regionale, rappresentata dalla legge regionale n. 17/1993 e dal regolamento regionale n. 5/1998, che disciplina il settore dell’anagrafe del bestiame, e dispone di una propria banca dati regionale BDR di anagrafe del bestiame e delle aziende zootecniche che invia i dati alla Banca Dati Nazionale BDN. Tale normativa non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale.

Pertanto, va previsto un emendamento al testo che preveda la possibilità che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche entro 3 gg sulla BDN e non sul registro aziendale.

CGO 7 – Regolamento(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 del 11.8.2000, pag 1) Articoli 4 e 7

La Regione Autonoma Valle d’Aosta dispone di propria normativa regionale, rappresentata dalla legge regionale n.17/1993 e dal regolamento regionale n. 5/1998, che disciplina il settore dell’anagrafe del bestiame e le modalità di identificazione dei capi.

La marcatura dei capi prevista entro 20 gg dalla nascita determina delle criticità in certe situazioni e periodi dell’anno, pertanto occorre prevedere un emendamento che faccia salva situazioni contingenti di pascolo primaverile e di monticazione in cui la marcatura deve essere effettuata entro il ritorno all’azienda di provenienza.

Stessa cosa dicasi per la marcatura in caso importazione di un capo da paesi terzi, modificazione che prevede la marcatura non più in 20 gg ma in 7 gg. Presentare un emendamento per mantenere la tempistica dei 20 gg, perché i 7 gg non sarebbero compatibili con i tempi richiesti effettivi.

La normativa regionale soprarichiamata non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale.

Pertanto, va previsto un emendamento al testo che preveda la possibilità che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche entro 3 gg sulla BDN e non sul registro aziendale.

Il documento prevede la comunicazione obbligatoria al Servizio veterinario competente per territorio di furti e smarrimenti dei capi entro 2 gg. Presentare un emendamento che consenta, per la situazione locale, che tale comunicazione possa avvenire anche agli organi di polizia giudiziaria (Corpo forestale valdostano).

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE(GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4, 5

La Regione Autonoma Valle d’Aosta dispone di propria normativa regionale, rappresentata dalla legge regionale n.17/1993 e dal regolamento regionale n. 5/1998, che disciplina il settore dell’anagrafe del bestiame, e dispone di una propria banca dati regionale BDR di anagrafe del bestiame e delle aziende zootecniche che invia i dati alla Banca Dati Nazionale BDN. Tale normativa non prevede l’obbligatorietà del registro aziendale, sostituito dalla tenuta del registro informatizzato presente sulla banca dati regionale.

Pertanto, va previsto un emendamento al testo che preveda che la registrazione dei dati degli eventi e delle movimentazioni possa avvenire anche sulla BDN e non sul registro aziendale. (Regioni.it 3296 - 08/01/2018).