DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 .
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il
rafforzamento del sistema di screening.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente
limitazioni della libertà di circolazione per ragioni
sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-
2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante
«Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-
19 in ambito scolastico, della formazione superiore
e socio sanitario-assistenziale»;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della
sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-
19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e
urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere
l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei
luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la
maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus
SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure
volte ad agevolare la somministrazione di test per
la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le
previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi
COVID-19;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di
adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento
di attività sportive, nonché di verificare l’andamento
dell’epidemia da COVID-19 al fine di adeguare
le misure per il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive,
sociali e ricreative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione,
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo
economico e della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni
verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo l’articolo 9 -quater è inserito il seguente:
«Art. 9 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico) . — 1. Dal 15 ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al
personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per la società e la
borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici
e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso
ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale,
in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa,
è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -
ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -
bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato
presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla
base di contratti esterni.
— 2 —
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica
sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre
che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche
dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità
operative per l’organizzazione delle verifiche di cui
al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente,
ove possibile, che tali controlli siano effettuati al
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e
della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, può adottare linee guida
per la omogenea definizione delle modalità organizzative
di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le
predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui
comunichi di non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta
certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel
luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino
alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominati.
7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui
al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1
e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative
di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per
la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4
del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600
a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma
8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell’articolo
9 -sexies , collocato fuori ruolo presso le amministrazioni
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 9 -sexies , commi 2 e 3, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali
di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi
1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono
alle attività di cui al presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 2.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
da parte dei magistrati negli uffici giudiziari
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo l’articolo 9 -quinquies , come introdotto dall’articolo
1, è inserito il seguente:
«Art. 9 -sexies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)
. — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, i componenti delle commissioni tributarie
non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono
la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta,
non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di
cui all’articolo 9, comma 2.
2. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza
o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-
19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata
assenza ingiustificata con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione
né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui
al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è
sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006,
n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma
1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione
è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano
anche al magistrato onorario.
— 3 —
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5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui
si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte
di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell’articolo
9 -quinquies . Con circolare del Ministero della giustizia,
per i profili di competenza, possono essere stabilite
ulteriori modalità di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione
di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni
di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8
dell’articolo 9 -quinquies .
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e
13 dell’articolo 9 -quinquies .
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4,
che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati
e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari
del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia,
i testimoni e le parti del processo.».
Art. 3.
Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni
verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo l’articolo 9 -sexies , come introdotto dall’articolo 2,
è inserito il seguente:
«Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore privato) . — 1. Dal 15 ottobre 2021
e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività
lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini
dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del
presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato
nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di
contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti
di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi
datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione
delle verifiche di cui al comma 4, anche a
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile,
che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso
ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell’accertamento delle violazioni degli
obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino
di non essere in possesso della certificazione verde
COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione
al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione
della predetta certificazione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al
comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore
per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo
non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta,
e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al
comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,
è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme
le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative
di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione
di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis ,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le
violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge
n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione
delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono
al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».
Art. 4.
Misure urgenti per la somministrazione
di test antigenici rapidi
1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al
30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1 -bis . Le farmacie di cui all’articolo 1, commi
418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021,
la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione
di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9,
comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti
nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di
inosservanza della disposizione di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto
territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze
di continuità del servizio di assistenza farmaceutica,
può disporre la chiusura dell’attività per una durata non
superiore a cinque giorni.
1 -ter . L’applicazione del prezzo calmierato, è
assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate,
autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione
di test antigenici rapidi per la rilevazione di
antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, aderenti al protocollo d’intesa di cui al
comma 1.».
2. All’articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i commi 9 -quater e 9 -quinquies sono sostituiti
dai seguenti:
«9 -quater . Al fine di garantire fino al 31 dicembre
2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del
presente comma che costituisce tetto massimo di spesa,
l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo
9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di
cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie
aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere
o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2,
sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decretolegge
n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con
circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore
del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa
di 105 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle
risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo
anno corrispondentemente incrementate.
9 -quinquies . Il Commissario straordinario provvede
al trasferimento delle risorse di cui al comma
9 -quater alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul
sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo
calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui
al comma 9 -quater secondo le medesime modalità previste
dai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2,
pari a 115,85 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,
per 10 milioni di euro mediante corrispondente
utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al
comma 2, capoverso 9 -quater , e per 105,85 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 5.
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) , dopo le parole «da SARSCoV-
2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate
dalle autorità sanitarie nazionali competenti e
riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero
della salute,»;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
«c -bis ) avvenuta guarigione dopo la somministrazione
della prima dose di vaccino o al termine del prescritto
ciclo.»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione
» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima
somministrazione»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 -bis . A coloro che sono stati identificati come
casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di
vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata,
altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla
lettera c -bis ), che ha validità di dodici mesi a decorrere
dall’avvenuta guarigione.».
Art. 6.
Misure urgenti per lo sport
1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento
delle indennità per i collaboratori sportivi connesse
all’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 44 del
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decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non
utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal
comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre
2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui
all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio
del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7.
Contact center Green pass
1. All’articolo 1, comma 621 -bis , della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) le parole «La competente struttura per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero della salute»;
2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare
rispetto a quello di contact center reso in potenziamento
del Servizio 1500-numero di pubblica utilità,
di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile dell’8 marzo 2020, n. 645,
anche ai fini dell’eventuale integrazione dei rapporti negoziali
in essere»;
b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,
lettera b) pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 8.
Disposizioni per lo svolgimento di attività
culturali, sportive, sociali e ricreative
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico
scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni, in vista dell’adozione di successivi
provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento
dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione
verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna
vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento,
capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività
culturali, sportive, sociali e ricreative.
Art. 9.
Disposizioni di coordinamento
1. All’articolo 9, comma 10 -bis , del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9 -bis » sono
sostituite dalle seguenti: «, 9 -bis , 9 -quinquies , 9 -sexies e
9 -septies ».
Art. 10.
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio
dei ministri
SPERANZA, Ministro della salute
BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione
ORLANDO, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico
CARTABIA, Ministro della
giustizia
FRANCO, Ministro dell’economia
e delle finanze
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