AL VIA IL GREEN PASS PER TUTTI DAL 15 OTTOBRE TRA PROTESTE E MANIFESTAZIONI CORSA AI TAMPONI

Primo piano
Typography

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 .

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza

del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il

rafforzamento del sistema di screening.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente

limitazioni della libertà di circolazione per ragioni

sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-

2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante

«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento

della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,

n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in

sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante

«Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore

e socio sanitario-assistenziale»;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della

sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-

19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione

dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e

urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente

possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di estendere

l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei

luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la

maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus

SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure

volte ad agevolare la somministrazione di test per

la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le

previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi

COVID-19;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di

adottare ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento

di attività sportive, nonché di verificare l’andamento

dell’epidemia da COVID-19 al fine di adeguare

le misure per il contenimento della diffusione del virus

SARS-CoV-2 nello svolgimento di attività culturali, sportive,

sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata

nella riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri

e dei Ministri della salute, per la pubblica amministrazione,

del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo

economico e della giustizia, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni

verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

dopo l’articolo 9 -quater è inserito il seguente:

«Art. 9 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi

COVID-19 nel settore pubblico) . — 1. Dal 15 ottobre

2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione

dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione

dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale

di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al

personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi

comprese la Commissione nazionale per la società e la

borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,

della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici

e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso

ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale,

in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa,

è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -

ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -

bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì

a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria

attività lavorativa o di formazione o di volontariato

presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla

base di contratti esterni.

— 2 —

21-9-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i

criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1

sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui

ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica

sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre

che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche

dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,

definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità

operative per l’organizzazione delle verifiche di cui

al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente,

ove possibile, che tali controlli siano effettuati al

momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano

con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e

della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui

ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi

COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato

ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e della salute, può adottare linee guida

per la omogenea definizione delle modalità organizzative

di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le

predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa

con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui

comunichi di non essere in possesso della certificazione

verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta

certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,

al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel

luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino

alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,

non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione

dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari

e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per

i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo

non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,

comunque denominati.

7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui

al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1

e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano

ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti

di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al

comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative

di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per

la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4,

commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,

comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,

n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione

amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4

del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600

a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal

Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della

contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma

8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell’articolo

9 -sexies , collocato fuori ruolo presso le amministrazioni

di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al

medesimo articolo 9 -sexies , commi 2 e 3, fermo restando

quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai

soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali

di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi

1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito

della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento

alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono

alle attività di cui al presente articolo con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.».

Art. 2.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

da parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

dopo l’articolo 9 -quinquies , come introdotto dall’articolo

1, è inserito il seguente:

«Art. 9 -sexies (Impiego delle certificazioni verdi

COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

. — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di

tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni

di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili

e militari, i componenti delle commissioni tributarie

non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono

la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta,

non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di

cui all’articolo 9, comma 2.

2. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza

o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-

19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata

assenza ingiustificata con diritto alla conservazione

del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione

né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli

uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui

al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è

sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo

12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006,

n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma

1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti

di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione

è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto

compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano

anche al magistrato onorario.

— 3 —

21-9-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui

si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura

ordinaria nel procuratore generale presso la corte

di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni

di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono

effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell’articolo

9 -quinquies . Con circolare del Ministero della giustizia,

per i profili di competenza, possono essere stabilite

ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,

l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione

di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni

di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8

dell’articolo 9 -quinquies .

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e

13 dell’articolo 9 -quinquies .

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4,

che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati

e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari

del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia,

i testimoni e le parti del processo.».

Art. 3.

Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni

verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

dopo l’articolo 9 -sexies , come introdotto dall’articolo 2,

è inserito il seguente:

«Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi

COVID-19 nel settore privato) . — 1. Dal 15 ottobre 2021

e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello

stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione

dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività

lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini

dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di

possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo

quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del

presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge

1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì

a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato

nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di

contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i

criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e

2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti

di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi

datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono,

entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione

delle verifiche di cui al comma 4, anche a

campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile,

che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso

ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti

incaricati dell’accertamento delle violazioni degli

obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni

verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino

di non essere in possesso della certificazione verde

COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione

al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine

di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di

lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione

della predetta certificazione e, comunque, non

oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato

di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto

alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza

ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro

compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti,

dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al

comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore

per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro

stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo

non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta,

e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al

comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,

è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme

le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti

di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al

comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative

di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione

di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1,

3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta

fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis ,

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le

violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa

prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge

n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal

Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione

delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono

al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Art. 4.

Misure urgenti per la somministrazione

di test antigenici rapidi

1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti

modificazioni:

— 4 —

21-9-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al

30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino

al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1 -bis . Le farmacie di cui all’articolo 1, commi

418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono

altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021,

la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione

di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9,

comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti

nel protocollo d’intesa di cui al comma 1. In caso di

inosservanza della disposizione di cui al presente comma,

si applica la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto

territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze

di continuità del servizio di assistenza farmaceutica,

può disporre la chiusura dell’attività per una durata non

superiore a cinque giorni.

1 -ter . L’applicazione del prezzo calmierato, è

assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate,

autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario

Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione

di test antigenici rapidi per la rilevazione di

antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1,

lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, aderenti al protocollo d’intesa di cui al

comma 1.».

2. All’articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106, i commi 9 -quater e 9 -quinquies sono sostituiti

dai seguenti:

«9 -quater . Al fine di garantire fino al 31 dicembre

2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del

presente comma che costituisce tetto massimo di spesa,

l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo

9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di

cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie

aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre

2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere

o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2,

sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai

sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decretolegge

n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con

circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore

del Commissario straordinario per l’attuazione e il

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa

di 105 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle

risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo

anno corrispondentemente incrementate.

9 -quinquies . Il Commissario straordinario provvede

al trasferimento delle risorse di cui al comma

9 -quater alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul

sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del prezzo

calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui

al comma 9 -quater secondo le medesime modalità previste

dai protocolli d’intesa di cui all’articolo 5, comma

1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,

n. 126.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2,

pari a 115,85 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede,

per 10 milioni di euro mediante corrispondente

utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al

comma 2, capoverso 9 -quater , e per 105,85 milioni di

euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 5.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) , dopo le parole «da SARSCoV-

2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate

dalle autorità sanitarie nazionali competenti e

riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero

della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la

seguente:

«c -bis ) avvenuta guarigione dopo la somministrazione

della prima dose di vaccino o al termine del prescritto

ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo

giorno successivo alla somministrazione

» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima

somministrazione»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 -bis . A coloro che sono stati identificati come

casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo

giorno dalla somministrazione della prima dose di

vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata,

altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla

lettera c -bis ), che ha validità di dodici mesi a decorrere

dall’avvenuta guarigione.».

Art. 6.

Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento

delle indennità per i collaboratori sportivi connesse

all’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 44 del

— 5 —

21-9-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 226

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non

utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal

comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre

2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

per il 50 per cento al «Fondo unico a sostegno del

potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui

all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per il rilancio

del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

Contact center Green pass

1. All’articolo 1, comma 621 -bis , della legge 30 dicembre

2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «La competente struttura per l’innovazione

tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza

del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:

«Il Ministero della salute»;

2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87», sono aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare

rispetto a quello di contact center reso in potenziamento

del Servizio 1500-numero di pubblica utilità,

di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile dell’8 marzo 2020, n. 645,

anche ai fini dell’eventuale integrazione dei rapporti negoziali

in essere»;

b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono

sostituite dalle seguenti: «4 milioni».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,

lettera b) pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali», della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

Art. 8.

Disposizioni per lo svolgimento di attività

culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico

scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive

modificazioni, in vista dell’adozione di successivi

provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento

dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione

verde COVID-19 e dell’evoluzione della campagna

vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento,

capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività

culturali, sportive, sociali e ricreative.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento

1. All’articolo 9, comma 10 -bis , del decreto-legge

22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9 -bis » sono

sostituite dalle seguenti: «, 9 -bis , 9 -quinquies , 9 -sexies e

9 -septies ».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni

recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle

Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio

dei ministri

SPERANZA, Ministro della salute

BRUNETTA, Ministro per la

pubblica amministrazione

ORLANDO, Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

GIORGETTI, Ministro dello

sviluppo economico

CARTABIA, Ministro della

giustizia

FRANCO, Ministro dell’economia

e delle finanze